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Stress lavoro-correlato: quadro normativo

PREMESSA

In relazione al tema Stress Lavoro Correlato (SLC) si riportano qui per brevità solo i riferimenti essenziali da conoscere ed osservare, sottolineando di aver cura di leggere interamente i testi richiamati per una conoscenza completa degli adempimenti. Si evidenzia inoltre che alcuni contesti lavorativi sono regolati da indicazioni normative ulteriori (ad esempio, personale militare del Ministero della Difesa, vigili del fuoco, ecc.).  Si raccomanda inoltre di distinguere tra le norme, dotate di valore vincolante 1, e  documenti di indirizzo o manuali operativi, certamente utili da adottare a sostegno del lavoro effettuato ma non vincolanti.

Salute e sicurezza del lavoro: quadro normativo generale

Per la Costituzione italiana (artt.32, 35 e 41), la salute è un diritto fondamentale dell’individuo nonché interesse della collettività, rappresentando così un limite all’esercizio dell’iniziativa economica privata nel senso che questa non può esplicarsi se non all’interno di precise regole, tese al rispetto ed alla tutela del lavoratore.  Un riferimento fondamentale è costituito, inoltre, dall’art.2087 del Codice Civile (mutuato dalla legislazione pre-repubblicana)  che recita:
“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Un notevole impulso ad una normativa organica in tema di sicurezza e salute sul lavoro è stato impresso dalla direttiva europea 89/391 CEE, recepita in Italia dapprima con il d.lgs. 626/94 e in seguito con il d.lgs. 81/08, attualmente in vigore. Per rimediare a una certa negligenza del passato, il legislatore, in quest’ultimo decreto, oltre a ribadire l’obbligo di valutare e prevenire tutti i rischi, ha voluto menzionare espressamente i rischi collegabili allo stress lavoro-correlato.

Principali figure delle sicurezza, sorveglianza sanitaria e DVR

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il datore di lavoro ha due obblighi non delegabili:

  1. valutare tutti i rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  2. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In particolari casi previsti dalla legge, il datore di lavoro può assumere personalmente il ruolo di RSPP.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la persona in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) è l’insieme delle persone, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, sistemi e mezzi esterni o interni all'organizzazione finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.  I compiti principali del SPP sono:  l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, l’elaborazione di misure preventive e protettive e di sistemi di controllo di tali misure, la predisposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche, l’informazione ai lavoratori.

La legge disciplina i casi in cui il Servizio Prevenzione deve obbligatoriamente essere interno all’azienda o all’unità produttiva. In caso di necessità, vale a dire quando il personale interno non ha requisiti adeguati rispetto alla natura dei rischi, è fatto obbligo al datore di lavoro di avvalersi di persone o servizi esterni all’azienda.

Il medico competente (MC) è un medico in possesso dei requisiti elencati all’art. 38 del d.lgs 81/08 che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per gli altri compiti in materia di salute e sicurezza che le norme gli attribuiscono (cfr in particolare artt 39-42 del d.lgs 81/08). La nomina del medico competente è obbligatoria solo quando i rischi presenti in azienda o nell’unità produttiva, legati alle mansioni svolte, rendono necessaria la sorveglianza sanitaria sui lavoratori. Pertanto il medico competente non è sempre presente.

La sorveglianza sanitaria è la visita medica da parte del medico competente, corredata dei necessari accertamenti strumentali e specialistici, che costituisce il momento principale per la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica dei lavoratori esposti a rischi professionali. Nasce per la tutela del lavoratore e deve essere fatta solo nei casi in cui è prevista dalla legge e dal Piano Sanitario contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della sede di lavoro. Il MC effettua le visite tese al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica  che esponga a rischio (es. movimentazione manuale dei carichi).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Egli può accedere ai luoghi di lavoro ed è  consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, alla designazione di   RSPP, addetti del SPP e MC, all’attività di prevenzione incendi, di primo soccorso e di  evacuazione dei luoghi, formazione. Per le aziende le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato l’RLS, le sue funzioni sono svolte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).  Inoltre, in particolari contesti produttivi (es. porti, impianti siderurgici) caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, sono nominati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Documento di valutazione dei rischi (DVR): è la relazione, redatta con criteri di semplicità e brevità, firmata dal DL, in cui sono specificati i criteri adottati per la valutazione di tutti i rischi, nonché le misure preventive stabilite. Secondo quanto stabilito dall’art.28 del d.lgs. 81/08, la firma apposta al DVR dal RSPP, dall’RLS o dal RLST e medico competente (se previsto) vale ai soli fini di certificazione della data. Sebbene alle attività di valutazione dei rischi e alla stesura del DVR concorrano materialmente l’RSPP e tutto il SPP, l’RLS o l’RLST come pure il MC (se nominato), la titolarità e la responsabilità della valutazione sono sempre del DL.

Stress lavoro-correlato: riferimenti normativi

Oggi è il d.lgs. 81/08 e successive integrazioni (s.m.i.) che fornisce riferimenti precisi per lo stress lavoro-correlato. L’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) recita:  “1. La valutazione... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004………”  e  “1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m quater)….”
Dove l’art. 6 comma 8, m-quater,  indica che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha tra i suoi compiti quello di:  elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato”.

Quindi dal testo si evince, oltre l’obbligatorietà della valutazione SLC, che le Indicazioni della Commissione consultiva, successivamente presentate, hanno un carattere vincolante per l’attuazione della procedura di valutazione stessa.
L’Accordo europeo del 2004, dianzi richiamato, nasce come Accordo tra organizzazioni  di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello Europeo;  essendo stato richiamato dalla norma, anch’esso assume carattere vincolante.
Nel suo articolato l’Accordo descrive le finalità, il concetto di  stress lavoro-correlato ed all’art. 4,c.2,  fornisce una indicazione dei contenuti della valutazione stessa:
“L’individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato può implicare una analisi su fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, ecc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.).” Vediamo così che viene delineata una impostazione di valutazione centrata sull’organizzazione e non sul singolo individuo.

L’accordo sociale europeo sullo stress lavoro-correlato è stato recepito da alcune organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nel giugno 2008; si noti, tuttavia, che la traduzione, in alcune sfumature, è differente dall’originale e che il d.lgs.81/08 richiama l’Accordo sociale dell’8.10.2004.
La Commissione Consultiva Permanente ha deliberato le indicazioni metodologiche per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato in data 17.11.2010 e queste sono state diffuse con lettera circolare del Ministero del Lavoro prot.15 segret/0023692 del 18.11.2010. Tale documento fissa “la prassi minima” della valutazione. Quando i requisiti minimi fissati dalla Commissione non sono rispettati, il DL è passibile di sanzioni. Le Indicazioni differenziano tra “valutazione preliminare” e “valutazione approfondita”.

Il contributo dello psicologo nelle attività inerenti il rischio stress lavoro-correlato

Relativamente alla posizione ricoperta, lo psicologo:

  1. può entrare a far parte del Servizio Prevenzione e Protezione in qualità di responsabile o addetto, previo corso abilitante secondo le norme in materia;
  2. può collaborare come esperto esterno all’azienda e/o al SPP. L’art.6, c.2, dell’accordo sociale Europeo sullo stress lavoro-correlato indica che “Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.” Per completezza va precisato che la citata direttiva 89/391 CEE stabilisce che qualora le competenze interne all’impresa e/o allo stabilimento siano insufficienti per organizzare le attività di protezione e prevenzione (con riferimento quindi non solo allo stress lavoro-correlato bensì a tutti i rischi), il datore di lavoro è obbligato a fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne; tale obbligo è recepito attualmente dal combinato disposto degli artt. 31 e 32 del d.lgs. 81/08.

L’intervento dello psicologo può quindi essere opportuno o necessario a seconda della complessità della situazione, tenuto conto che la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure preventive devono essere effettuate secondo il grado del progresso tecnico-scientifico.

Relativamente alle attività, dalla lettura dei testi normativi al momento vigenti si evince come, trattandosi di valutazioni di aspetti organizzativi, la competenza dello psicologo può applicarsi, su richiesta del DL:

  1. direttamente nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in collaborazione con le figure designate alla valutazione stessa (RSPP, addetti SPP, MC, altri);
  2. nella formazione dei valutatori che utilizzino metodologie e strumenti semplici;
  3. alla progettazione e gestione degli interventi correttivi a seguito dei risultati della “valutazione preliminare” obbligatoria di cui alle Indicazioni;
  4. maggiormente necessario è invece l’intervento dello psicologo quando a fronte del monitoraggio degli interventi correttivi si richiede, in base al metodo utilizzato, la “valutazione approfondita” sulle famiglie di fattori previste dal documento della Commissione consultiva. Infatti, si tratta qui di valutare la percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti quali  questionari, interviste semi strutturate e focus group. Il poter ricondurre questi ultimi a specifiche attività  riservate è al momento argomento in via di approfondimento;
  5. altra possibilità di collaborazione dello psicologo, questa volta con un preciso richiamo alle competenze specifiche in ambito diagnostico, nasce dalla possibile valutazione dei casi di singoli lavoratori che nell’ambito della sorveglianza sanitaria facciano richiesta al Medico competente per il rischio SLC, ai sensi dell’art.41 del d.lgs. 81/08 s.m.i.;
  6. lo psicologo può utilmente contribuire alle attività di formazione e informazione ai lavoratori in materia di SLC previste dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08.

Un aspetto preme sottolineare: l’effettiva tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è maggiormente garantita dal coinvolgimento dello psicologo, figura professionale con formazione specifica e competenze attribuite dalle leggi 56/89 e 170/03 nella materia in oggetto; allo stesso tempo, anche il DL, in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza preposti alla verifica della valutazione SLC, oppure in caso di contenzioso, è agevolato nel poter dimostrare di aver messo in campo la miglior tecnologia possibile utilizzata da persone “in possesso delle conoscenze professionali necessarie” (art. 31 d.lgs 81).

Per lo psicologo che intenda operare nell’ambito della sicurezza del lavoro e in particolare dello stress lavoro-correlato, si ribadisce infine l’importanza di una conoscenza approfondita, oltre che delle metodologie e delle tecniche psicosociali, sia delle normativa di riferimento sia dei documenti di indirizzo elaborati da soggetti istituzionali (es. Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Regioni, Inail, Agenzia Europea per la salute e la sicurezza del lavoro, etc.)

1 Le “linee guida”  come vengono intese dalla normativa specifica, sono “atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” (art.2, comma 1 lettera z) del D.lgs 81/08).

 

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