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Guida alla mobilità accademica e professionale da/per l'Italia, l'Unione Europea e il resto del mondo

INDICE

Il Delegato del Consiglio Nazionale per l'applicazione della Direttiva 89/48/CEE e in genere per le procedure di riconoscimento dei titoli esteri è il Dott. Fulvio Giardina

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Premessa

La Comunità europea ha fatto proprio l'obiettivo della creazione di un grande mercato senza frontiere. 
Per le sue dimensioni questo spazio economico e sociale realmente comune e solidale - il più importante del mondo - sarà la carta vincente della ripresa e della competitività delle nostre imprese; offrirà nuove possibilità a tutti i cittadini dei nostri paesi. 
Esso costituisce uno dei cardini dell'Unione europea. L'Europa e'una terra di scambi commerciali, ma, ancora di più, di circolazione dei cittadini. Tale libertà di circolazione è, nel senso più nobile, la libertà stessa degli uomini, delle idee. Essa implica il diritto di esercitare la propria attività professionale ovunque in Europa sia per le imprese, sia per le professioni liberali, sia per i lavoratori dipendenti. 
Questo diritto e' già realtà.

(Jacques DELORS)

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Informazioni Legislative

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R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sezione III

Capo I - Carriere scolastiche. § 1. - Iscrizioni.

Articolo 142. Nelle Università e negl'Istituti superiori si può ottenere l'iscrizione solo in qualità di studenti. E' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.

Articolo 147. I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi presso le Università e gli Istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorità accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero. Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere uno dei titoli di studi medi, conseguiti all'estero e indicati in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale. Coloro i quali possiedono un titolo di studi medi non compreso nel detto elenco possono ottenere la ammissione con provvedimento del Ministro, su proposta delle competenti autorità accademiche e udito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Capo II - Titoli accademici ed esami di Stato. § 1. - Titoli accademici.

Articolo 167. Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re, le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle Facoltà indicate nell'articolo 20 sono determinati dal regolamento generale universitario. Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all'ordinamento didattico delle Facoltà, Scuole e Corsi di cui sono costituiti.

Articolo 170. I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale. Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto presso Istituti di istruzione superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, possono ottenere presso una delle Università o Istituti superiori di cui alle tabelle A e B il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero. Ove trattisi di titoli accademici non compresi nell'elenco di cui al comma precedente, il Ministro, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle Università o dagli Istituti superiori del Regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'Università o Istituto superiore per il corrispondente corso di studi.

Articolo 172. Le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale e' conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che: a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente; b) abbiano superato, nel corso degli studi pel conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

Articolo 173. La tabella L annessa al presente T.U. determina le professioni per esercitare le quali e' necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi. L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Università e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell'articolo 167, agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sarà determinata successivamente per decreto Reale. Nessuno può essere iscritto negli albi per lo esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.

Articolo 332. Fino alla emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell'elenco di cui all'articolo 147, i cittadini italiani all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi alle università e agli istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorità accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studi medi e superiori conseguiti all'estero. Fino alla emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell'elenco di cui all'art. 170 le competenti autorità accademiche, cui sia richiesto il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero, possono, caso per caso, semprechè trattisi di titoli conseguiti in università o istituti superiori esteri di maggior fama, e tenuto altresì conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti all'estero, dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di quello corrispondente conferito dalle università e dagli istituti superiori del regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'università o istituto superiore per il corrispondente corso di studi.

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R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.
Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori.

Articolo 10. Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad altro corso di laurea o diploma, presentandone domanda non oltre il 31 dicembre. Allo studente che passa da uno ad altro corso può essere concessa, su conforme parere della facoltà della quale fa parte il nuovo corso, l'iscrizione ad anno successivo al primo, qualora gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati possano essere, per la loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione. In ogni caso egli deve possedere il titolo di studi medi prescritto per l'iscrizione nel nuovo corso, e la durata complessiva degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nel corso di provenienza, non può essere inferiore a quella prescritta per il corso al quale fa passaggio.

Articolo 12. Coloro che intendono iscriversi a un corso universitario in base a titoli di studio conseguiti all'estero, giusta le disposizioni di cui all'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore debbono rivolgere al rettore dell'università o direttore dell'istituto superiore prescelto la relativa domanda d'immatricolazione o d'iscrizione, corredata: a) dei titoli e documenti comprovanti gli studi secondari compiuti all'estero e gli studi eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso università o istituti superiori esteri; b) di un esposto documentato, contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero; c) di un certificato della loro cittadinanza. Gli italiani non regnicoli debbono comprovare tale loro condizione.
Gli italiani residenti all'estero debbono fornire la documentata dimostrazione della necessità della loro residenza fuori del regno per il periodo di tempo coincidente con la durata degli studi compiuti all'estero. Sulla domanda delibera il senato accademico, udita la facoltà competente, determinando altresì l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica. Per quanto concerne la determinazione dell'anno in corso cui i richiedenti possono essere iscritti, si applica, in relazione agli anni di corso seguiti presso università o istituti superiore esteri, il disposto dell'art. 10 del presente regolamento.
Qualora le domande siano corredate di uno dei titoli di studi medi indicati nell'elenco approvato dal Ministero, di cui al comma secondo dell'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, le deliberazioni del senato accademico sono rese esecutive dal rettore o direttore, con provvedimento definitivo. Qualora invece i richiedenti siano in possesso di un titolo di studi medi non compreso in detto elenco, il rettore o direttore, entro quindici giorni dalla deliberazione del senato accademico, trasmette al Ministro, per i provvedimenti di competenza, le domande documentate insieme con la copia delle deliberazioni delle autorità accademiche. Gli stranieri, prima di essere ammessi all'università o istituto, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, mediante una prova che si svolge in forma di colloquio col preside della facoltà o con un professore da lui designato. Chi non ottiene in tale prova giudizio favorevole non può essere ammesso, né può ripetere la prova se non nell'anno accademico successivo.

Articolo 49. Coloro che, avendo conseguito un titolo accademico all'estero, intendano ottenere il corrispondente titolo accademico italiano, giusta le disposizioni dell'art. 170 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono farne domanda su carta legale al rettore dell'università o direttore dell'istituto prescelto, corredandola, oltre che dei documenti previsti dall'art. 12 del presente regolamento, anche del titolo accademico estero in originale. Gli italiani debbono inoltre dimostrare di possedere un titolo di studi medi conseguito nel regno che dia adito alla facoltà che rilascia il titolo accademico corrispondente a quello di cui essi sono forniti oppure di possedere uno dei titoli di studi medi esteri di cui all'art. 147 del citato testo unico. Sulle domande delibera il senato accademico, udita la facoltà competente.
Qualora il titolo accademico prodotto sia compreso nell'elenco di cui al comma secondo dell'art. 170 del testo unico, il rettore o direttore rende esecutiva la deliberazione del senato accademico, rilasciando all'interessato il corrispondente titolo italiano. Qualora, invece, si tratti di titolo accademico non compreso nel citato elenco, sulle domande si provvede in conformità del penultimo comma dell'art. 12.
Gli stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero di cui sono forniti, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana con le modalità di cui all'art. 12. Qualora l'esito della prova sia sfavorevole, essi non possono ottenere il riconoscimento richiesto, ne' ripetere la prova stessa se non nell'anno accademico successivo. Per l'applicazione del presente articolo valgono, in quanto non e' diversamente disposto, le norme dell'art. 12.

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D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

Articolo 74. Riconoscimenti ed equipollenze. a Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane. L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potrà stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.
In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca. Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non può chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.

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