Il Delegato del Consiglio Nazionale per l'applicazione
della Direttiva 89/48/CEE e in genere per le procedure di riconoscimento
dei titoli esteri è il Dott. Fulvio Giardina
La Comunità europea ha fatto proprio l'obiettivo
della creazione di un grande mercato senza frontiere.
Per le sue dimensioni questo spazio economico e sociale realmente
comune e solidale - il più importante del mondo - sarà la carta
vincente della ripresa e della competitività delle nostre imprese;
offrirà nuove possibilità a tutti i cittadini dei nostri paesi.
Esso costituisce uno dei cardini dell'Unione europea. L'Europa e'una
terra di scambi commerciali, ma, ancora di più, di circolazione
dei cittadini. Tale libertà di circolazione è, nel senso più nobile,
la libertà stessa degli uomini, delle idee. Essa implica il diritto
di esercitare la propria attività professionale ovunque in Europa
sia per le imprese, sia per le professioni liberali, sia per i lavoratori
dipendenti.
Questo diritto e' già realtà.
Articolo 142. Nelle Università e negl'Istituti superiori
si può ottenere l'iscrizione solo in qualità di studenti. E' vietata
l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti
di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa
Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o
di diploma della stessa Facoltà o Scuola.
Articolo 147. I cittadini italiani residenti all'estero,
gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi
presso le Università e gli Istituti superiori all'anno di corso
per il quale dalle competenti autorità accademiche siano ritenuti
sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero. Per ottenere
l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere uno dei
titoli di studi medi, conseguiti all'estero e indicati in un elenco
approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro dell'educazione
nazionale. Coloro i quali possiedono un titolo di studi medi non
compreso nel detto elenco possono ottenere la ammissione con provvedimento
del Ministro, su proposta delle competenti autorità accademiche
e udito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del
Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Capo II - Titoli accademici ed esami di Stato. § 1. - Titoli
accademici.
Articolo 167. Le Università e gli Istituti superiori conferiscono,
in nome del Re, le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle Facoltà
indicate nell'articolo 20 sono determinati dal regolamento generale
universitario. Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi
che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all'ordinamento
didattico delle Facoltà, Scuole e Corsi di cui sono costituiti.
Articolo 170. I titoli accademici conseguiti all'estero
non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.
Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto presso Istituti di istruzione
superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato,
e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro per l'educazione
nazionale, possono ottenere presso una delle Università o Istituti
superiori di cui alle tabelle A e B il titolo corrispondente a quello
conseguito all'estero. Ove trattisi di titoli accademici non compresi
nell'elenco di cui al comma precedente, il Ministro, udito il parere
delle competenti autorità accademiche e del Comitato esecutivo della
sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale,
può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha
lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle Università
o dagli Istituti superiori del Regno, ovvero ammettere l'interessato
a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale
o parziale degli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'Università
o Istituto superiore per il corrispondente corso di studi.
Articolo 172. Le lauree e i diplomi conferiti dalle Università
e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche
accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale e' conferita
in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:
a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la
laurea o il diploma corrispondente; b) abbiano superato, nel corso
degli studi pel conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto
nelle discipline che sono determinate per regolamento.
Articolo 173. La tabella L annessa al presente T.U. determina
le professioni per esercitare le quali e' necessario aver superato
l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi
ammessi. L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Università
e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell'articolo
167, agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di
cui alla predetta tabella, sarà determinata successivamente per
decreto Reale. Nessuno può essere iscritto negli albi per lo esercizio
professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.
Articolo 332. Fino alla emanazione del decreto ministeriale
di approvazione dell'elenco di cui all'articolo 147, i cittadini
italiani all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri
possono essere ammessi alle università e agli istituti superiori
all'anno di corso per il quale dalle competenti autorità accademiche
siano ritenuti sufficienti i titoli di studi medi e superiori conseguiti
all'estero. Fino alla emanazione del decreto ministeriale di approvazione
dell'elenco di cui all'art. 170 le competenti autorità accademiche,
cui sia richiesto il riconoscimento di titoli accademici conseguiti
all'estero, possono, caso per caso, semprechè trattisi di titoli
conseguiti in università o istituti superiori esteri di maggior
fama, e tenuto altresì conto degli studi compiuti e degli esami
speciali e generali sostenuti all'estero, dichiarare che il titolo
estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di quello corrispondente
conferito dalle università e dagli istituti superiori del regno,
ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o diploma,
con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti
dallo statuto dell'università o istituto superiore per il corrispondente
corso di studi.
R.D.
4 giugno 1938, n. 1269.
Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici,
gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e
negli istituti superiori.
Articolo 10. Lo studente può in qualunque anno di corso
passare da uno ad altro corso di laurea o diploma, presentandone
domanda non oltre il 31 dicembre. Allo studente che passa da uno
ad altro corso può essere concessa, su conforme parere della facoltà
della quale fa parte il nuovo corso, l'iscrizione ad anno successivo
al primo, qualora gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli
esami superati possano essere, per la loro affinità, valutati ai
fini dell'abbreviazione. In ogni caso egli deve possedere il titolo
di studi medi prescritto per l'iscrizione nel nuovo corso, e la
durata complessiva degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti
nel corso di provenienza, non può essere inferiore a quella prescritta
per il corso al quale fa passaggio.
Articolo 12. Coloro che intendono iscriversi a un corso
universitario in base a titoli di studio conseguiti all'estero,
giusta le disposizioni di cui all'art. 147 del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore debbono rivolgere al rettore dell'università
o direttore dell'istituto superiore prescelto la relativa domanda
d'immatricolazione o d'iscrizione, corredata: a) dei titoli e documenti
comprovanti gli studi secondari compiuti all'estero e gli studi
eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso università o
istituti superiori esteri; b) di un esposto documentato, contenente
esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti
e dei titoli conseguiti all'estero; c) di un certificato della loro
cittadinanza. Gli italiani non regnicoli debbono comprovare tale
loro condizione.
Gli italiani residenti all'estero debbono fornire la documentata
dimostrazione della necessità della loro residenza fuori del regno
per il periodo di tempo coincidente con la durata degli studi compiuti
all'estero. Sulla domanda delibera il senato accademico, udita la
facoltà competente, determinando altresì l'ulteriore svolgimento
della carriera scolastica. Per quanto concerne la determinazione
dell'anno in corso cui i richiedenti possono essere iscritti, si
applica, in relazione agli anni di corso seguiti presso università
o istituti superiore esteri, il disposto dell'art. 10 del presente
regolamento.
Qualora le domande siano corredate di uno dei titoli di studi medi
indicati nell'elenco approvato dal Ministero, di cui al comma secondo
dell'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
le deliberazioni del senato accademico sono rese esecutive dal rettore
o direttore, con provvedimento definitivo. Qualora invece i richiedenti
siano in possesso di un titolo di studi medi non compreso in detto
elenco, il rettore o direttore, entro quindici giorni dalla deliberazione
del senato accademico, trasmette al Ministro, per i provvedimenti
di competenza, le domande documentate insieme con la copia delle
deliberazioni delle autorità accademiche. Gli stranieri, prima di
essere ammessi all'università o istituto, debbono dimostrare la
conoscenza della lingua italiana, mediante una prova che si svolge
in forma di colloquio col preside della facoltà o con un professore
da lui designato. Chi non ottiene in tale prova giudizio favorevole
non può essere ammesso, né può ripetere la prova se non nell'anno
accademico successivo.
Articolo 49. Coloro che, avendo conseguito un titolo accademico
all'estero, intendano ottenere il corrispondente titolo accademico
italiano, giusta le disposizioni dell'art. 170 del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, debbono farne domanda su carta
legale al rettore dell'università o direttore dell'istituto prescelto,
corredandola, oltre che dei documenti previsti dall'art. 12 del
presente regolamento, anche del titolo accademico estero in originale.
Gli italiani debbono inoltre dimostrare di possedere un titolo di
studi medi conseguito nel regno che dia adito alla facoltà che rilascia
il titolo accademico corrispondente a quello di cui essi sono forniti
oppure di possedere uno dei titoli di studi medi esteri di cui all'art.
147 del citato testo unico. Sulle domande delibera il senato accademico,
udita la facoltà competente.
Qualora il titolo accademico prodotto sia compreso nell'elenco di
cui al comma secondo dell'art. 170 del testo unico, il rettore o
direttore rende esecutiva la deliberazione del senato accademico,
rilasciando all'interessato il corrispondente titolo italiano. Qualora,
invece, si tratti di titolo accademico non compreso nel citato elenco,
sulle domande si provvede in conformità del penultimo comma dell'art.
12.
Gli stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico
estero di cui sono forniti, debbono dimostrare la conoscenza della
lingua italiana con le modalità di cui all'art. 12. Qualora l'esito
della prova sia sfavorevole, essi non possono ottenere il riconoscimento
richiesto, ne' ripetere la prova stessa se non nell'anno accademico
successivo. Per l'applicazione del presente articolo valgono, in
quanto non e' diversamente disposto, le norme dell'art. 12.
D.P.R.
11 luglio 1980, n. 382.
Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonché sperimentazione organizzativa e didattica.
Articolo 74. Riconoscimenti ed equipollenze. a Coloro che
abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di
dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne
il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica
istruzione. La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti
le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università
non italiane. L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio
universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme
parere del Consiglio universitario nazionale, potrà stabilire eventuali
equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di
perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario
europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore
di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola
internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre
scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili
ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività
di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.
In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di
perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della
legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono
ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad
un corso di dottorato di ricerca. Le borse di studio hanno la durata
massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento
o di specializzazione per il quale sono utilizzati. Chi abbia usufruito
di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di
perfezionamento o di specializzazione non può chiedere di fruirne
una seconda volta, anche se per titolo diverso.