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Ordinamento
della professione di psicologo
Leggi, decreti e ordinanze presidenziali - LEGGE No.56
18 febbraio 1989 (1)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga
la seguente legge:
Articolo 1. Definizione della
professione di psicologo.
1. La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi,
le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali
e alle comunità. Comprende altresì le attività
di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Articolo 2. Requisiti per l'esercizio
dell'attività di psicologo.
1. Per esercitare la professione di psicologo è
necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame
di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano
in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di
un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3. Esercizio dell'attività
psicoterapeutica.
1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica
è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi,
dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia,
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano
adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso
scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine
riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di
competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante
sono tenuti alla reciproca informazione (2).
Articolo 4. Istituzione dell'albo.
1. E' istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo
622 del codice penale.
Articolo 5. Istituzione dell'ordine degli
psicologi.
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli
psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente
alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
Articolo 6. Istituzione di sedi provinciali
del consiglio regionale dell'ordine.
1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione
superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento
iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine
regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore
sede nell'ambito della stessa regione.
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.
3. Al Consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi
1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente
legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.
Articolo 7. Condizioni per l'iscrizione
all'albo.
1. Per essere iscritti all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato
membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti
che comportino l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti
all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità
di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio
dello Stato.
Articolo 8. Modalità di iscrizione
all'albo.
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda
in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla
lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti
della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi
professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro
consentito l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione
con la relativa motivazione.
Articolo 9. Iscrizione.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla
data del loro ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un
membro, redigendo apposito verbale.
Articolo 10. Anzianità di iscrizione
nell'albo.
1. L'anzianità di iscrizione è determinata
dalla data della relativa deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della
deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di
iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data
di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio
professionale, la relativa indicazione.
Articolo 11. Cancellazione dall'albo.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione
dall'albo:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere
a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento
della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.
2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione
dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità
o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.
Articolo 12. Consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è
composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non
superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia
superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti
nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica
tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è
eleggibile per più di due volte consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti
attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine,
cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede
alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti
la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni
e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due
anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti
annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore
della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e
nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in
conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte
dirette.
Articolo 13. Attribuzioni del presidente
del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre
norme, ovvero dal consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative
agli iscritti.
Articolo 14. Riunione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine.
1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente
almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti
la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi
membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della
riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario
sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Articolo 15. Comunicazioni delle decisioni
del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione
dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore
della Repubblica competente per territorio.
2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante
affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio
dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.
Articolo 16. Scioglimento del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se,
richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli,
ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre
può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno
un terzo degli appartenenti all'albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni
sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro
novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea
per l'elezione del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario
sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi
entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.
4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti
nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri,
uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio
delle sue funzioni.
Articolo 17. Ricorsi avverso le deliberazioni
del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale.
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché
i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale
competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale stesso.
Articolo 18. Termini per la presentazione
dei ricorsi.
1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento
impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Articolo 19. Decisioni sui ricorsi.
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio
provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere
alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste
per il procedimento davanti al tribunale.
Articolo 20. Elezione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine.
1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in
carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente,
sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento
del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio
istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta
dal consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per
posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno
quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale
dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore
di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda
convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni
dalla prima.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità
personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione
ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna
chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore,
il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco
degli elettori.
10. E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla
segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la
fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del
seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante,
autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta
contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata
e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa
scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma
di uno scrutatore, la depone nell'urna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno,
per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima
convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia
alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida
qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è
costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto
e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.
Articolo 21. Composizione del seggio elettorale.
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione,
sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice
presidente e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita
le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è
sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio
dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti
dell'ufficio elettorale.
Articolo 22. Votazione.
1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono
predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale
con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli
psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono,
immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno
da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli
aventi diritto al voto.
2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore
alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono
calcolati per eccesso.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa
sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor
numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora
venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.
Articolo 23. Comunicazioni dell'esito
delle elezioni.
1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza
del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti
coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della
graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del
consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio
nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché
al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio
regionale o provinciale dell'ordine.
Articolo 24. Adunanza del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine - Cariche.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o
il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà
comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta
dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione
del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale
dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti
di cui all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre
la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il
vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più
anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed
il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare,
l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento
disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.
Articolo 25. Rinnovo delle elezioni nel
consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio,
ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio
regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione
al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro
di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario
ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 26. Sanzioni disciplinari.
1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso
o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti
in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale,
a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta
da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore
ad un anno;
d) radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale
previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale
la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti
all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti
di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio
dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme
dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto,
con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena
detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.
4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo
iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione
giusta le norme di procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato
può ricorrere a norma dell'articolo 17.
Articolo 27. Procedimento disciplinare.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia
il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore
della Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la
notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi,
in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi
al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può
avvalersi dell'assistenza di un legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato
ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi
2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni
nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima
residenza dell'interessato.
Articolo 28. Consiglio nazionale dell'ordine.
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto
dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle
province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo
6. Esso dura in carica tre anni.
2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario
ed un tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni
conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento
dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine,
cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede
alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti
gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli
stessi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti
la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e
nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria
iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche
per la formazione professionale;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime
e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle
spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia
di concerto con il Ministro della sanità;
h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti
nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati
e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse
debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese
per una regolare gestione dell'ordine.
Articolo 29. Vigilanza del Ministro di
grazia e giustizia.
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta
vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.
Articolo 30. Equipollenza di titoli.
1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della
presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli
accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie
che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione
su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza
scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali
titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia
conseguita nelle università italiane.
Articolo 31. Istituzione dell'albo e costituzione
dei consigli regionali e provinciali dell'ordine.
1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente
del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario
che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto
all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.
2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della
sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo
33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali
dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede
altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente,
due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica
amministrazione.
Articolo 32. Iscrizione all'albo in sede
di prima applicazione della legge.
1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni
di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita
su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario
di cui all'articolo 31:
a) ai professori ordinari, straordinari, associati,
fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline
psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare
rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché
ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche
e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo
presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui
accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;
b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso
istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente
alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea
e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito
delle disposizioni in materia di sanatoria;
c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in
maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza
attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;
d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline
psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello
nazionale o internazionale.
Articolo 33. Sessione speciale di esame
di Stato.
1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta
una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno
ammessi:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto
presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso
era richiesto il diploma di laurea;
b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni,
ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia
o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione
almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno
triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici
in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano
riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su
parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza
scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali
titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia
conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì
di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto
della professione di psicologo;
c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano
svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma
oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta
dall'università, nonché i laureati che documentino di
avere esercitato con continuità tale attività, presso
enti o istituti soggetti idonei a ricoprire un posto in materia psicologica
presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il
diploma di laurea.
Articolo 34. Ammissione all'esame di Stato
degli iscritti ad un corso di specializzazione.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma
3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto
articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro
che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino
iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia
o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto,
per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione
di psicologo.
Articolo 35. Riconoscimento dell'attività
psicoterapeutica.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio
dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i
quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine
dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino,
sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica
formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum
formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché
il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza
e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica
(2/cost).
2. E' compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento
del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Articolo 36. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
| (1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O. |
sali |
(2)
Con D.M. 12 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1992, n. 255), modificato
dal D.M. 17 marzo 1994 (Gazz. Uff. 22 marzo 1994, n. 67), sono state
stabilite le modalità per la presentazione delle domande di
riconoscimento all'esercizio dell'attività psicoterapeutica.
|
sali |
| (2/cost)
La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 412 (Gazz.
Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale) ha dichiarato non fondate
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma
1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione. |
sali |
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