Bonus Psicologico – pubblicazione messaggio INPS

INPS con messaggio n. 2127 dell’8 giugno scorso, considerati decorsi i 180 giorni indicati dalla norma per fruire delle prestazioni psicologiche, ha comunicato che “i professionisti non possono più aggiungere nuove sedute, né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, né annullare retroattivamente le sedute già confermate.”

Il Consiglio Nazionale ha aperto una interlocuzione con INPS per chiedere di riaprire i termini per la conferma delle sedute svolte entro il 5 giugno.
Nella stessa circolare, INPS ha indicato inoltre, al 20 giugno 2023 il termine per l’inserimento delle fatture per le sedute confermate. Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate, ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio.
Questo per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022.

Non si procederà allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che non hanno provveduto al trasferimento ad INPS delle risorse assegnate; mentre, sarà possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate, fino all’ammontare della disponibilità residua.

Al termine delle procedure, dalla prima settimana di luglio i nuovi beneficiari ammessi al contributo, potranno accedere al Bonus tramite il servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”. I beneficiari potranno verificare l’accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista scelto. Il contributo dovrà essere utilizzato nei 180 giorni dall’accoglimento della domanda.

Inoltre, su sollecitazione del CNOP, il Ministero della Salute è intervenuto su INPS confermando che la sospensione del termine di 180 giorni previsto per usufruire del Bonus, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 2023 n. 61, trova applicazione per tutti i soggetti residenti o domiciliati nei territori indicati nell’allegato 1 del decreto “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica supporto.bonuspsicoterapia@inps.it.