Decreto 21 gennaio 1994 – G.U. 2 febbraio 1994, n.26

Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro della finanze

Visto l’art. 10, n. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall’art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione esenti dall’imposta sul valore aggiunto;

Considerato che detta disposizione prevede che sono esenti dall’IVA le prestazioni rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

Visto l’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Ritenuto di individuare le professioni e arti sanitarie, non previste dal testo unico delle leggi sanitarie, in conformità all’art. 2 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

Decreta:

Ai sensi dell’art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall’art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, nonché dagli esercenti le seguenti professioni sanitarie:

  • a) biologo;
  • b) psicologo;
  • c) terapista della riabilitazione;
  • d) ortottista;
  • e) logopedista;
  • f) massaggiatore e massofisioterapista diplomato;
  • g) podologo.

Le prestazioni dei professionisti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e precedente comma sono esenti dall’IVA solo se erogate su prescrizioni mediche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 gennaio 1994
Il Ministro della sanità Garavaglia
Il Ministro della finanza Gallo


Nota sul soggetto d’IVA

Il libero professionista (ed è tale proprio perché svolge la sua indipendente libera professione abitualmente – vedere art. 49 T.U. delle imposte dirette – anche se non esclusivamente quella cui è abilitato in forza del suo titolo accademico e della sua iscrizione all’Albo) è un lavoratore autonomo soggetto d’IVA a tutti gli effetti.

Infatti è obbligato a richiedere la partita IVA, a tenere registri e contabilità ed a compiere tutte quelle formalità indicate negli artt. 16335 del D.P.R. 633/1972, fra cui l’emissione di fatture.

Il libero professionista, quindi, che abitualmente esercita la sua indipendente libera professione, oltre che ad essere iscritto all’Albo deve essere in possesso della Partita IVA.