Dottorato di Ricerca

Il corso di dottorato di ricerca si prefigge di fornire le basi per intraprendere una carriera nell’ambito della ricerca e della docenza universitaria; è dunque un titolo accademico, con valore preferenziale nei concorsi universitari ma con limitato valore professionale.

Per questo motivo l’accesso non è condizionato al possesso della laurea specifica; per i dottorati in psicologia, così come per gli altri, è richiesta una laurea qualsiasi.

Succede così che un laureato in biologia frequenti il dottorato in psicologia (senza poter poi esercitare la professione di psicologo) e che un laureato in psicologia sia ammesso al dottorato in neurologia (senza poter fare alla fine il medico, e tanto meno lo specialista neurologo).

Il dottorato di ricerca non intende infatti fornire una preparazione sistematica nella disciplina, ma piuttosto insegnare a condurre valide ricerche nell’ambito della disciplina. Si presuppone quindi che un ricercatore possa essere creativo e prolifico senza conoscere la disciplina in modo completo ed esaustivo, come invece è necessario per esercitare la professione.

Il corso può avere durata triennale o quadriennale e prevede la frequenza a tempo pieno presso la sede universitaria; il collegio dei docenti spesso proviene da più università e il corso fa riferimento anche ad altre sedi, oltre a quella amministrativa, che vengono reclutate ai fini di completare e arricchire le opportunità didattiche e di ricerca.

Il corso di dottorato non è strutturato; in altri termini lo studente non frequenta lezioni organizzate con sistematicità e in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, come accade per gli altri corsi. Il cuore dell’attività è la ricerca, le cui modalità e i cui tempi sono concordati con il supervisore.

All’interno del corso possono, comunque, venir svolte attività seminariali organizzate da membri del Collegio Docenti al fine di approfondire temi di carattere metodologico. E’ inoltre facilitata la collaborazione con altre Facoltà e Dipartimenti, italiani o stranieri, in modo da ampliare le opportunità di ricerca e favorire lo scambio di informazioni e di esperienze. Nei dottorati di durata quadriennale generalmente lo studente conduce un periodo di ricerca di un anno presso un istituto straniero. Infine lo studente è stimolato a partecipare come relatore a congressi nazionali e internazionali e a pubblicare i risultati della propria attività di ricerca sulle riviste specializzate.

Alla fine di ogni anno lo studente prepara una relazione scritta sulla propria attività con riferimento alla produzione scientifica; sulla base di essa il Collegio Docenti valuta se promuovere o meno lo studente all’anno successivo.

Alla fine del quarto anno lo studente, presentata ad una commissione la tesi scritta con dissertazione finale (Tesi di Dottorato, che è più impegnativa e ponderosa di quella di specializzazione), consegue il titolo di Dottore in Ricerca (indicato nei paesi anglosassoni con l’acronimo Ph.D.).
Riferimenti legislativi

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato sulla G.U. del 31.7.1980) “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” a sua volta così dispone:

art. 68. Istituzione del dottorato di ricerca. E’ istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell’ambito della ricerca scientifica. Il titolo di dottore di ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di attività di ricerca successive al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari, presso consorzi di Università o presso Università le cui facoltà o dipartimenti, se costituiti, siano abilitati a tal fine. … Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all’approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica. Essi consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca individuali o eccezionalmente, per la natura specifica della ricerca, in collaborazione eventualmente anche interdisciplinare, su tematiche prescelte dagli stessi interessati con l’assenso e la guida dei docenti nel settore della facoltà o dipartimento abilitati e, in cicli di seminari specialistici. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull’attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne cura la conservazione e, previa valutazione dell’assiduità e dell’operosità, può proporre al rettore l’esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca.

art. 69. … La durata dei corsi non potrà essere inferiore a 3 anni accademici.

art. 71. Ammissione al corso. Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniera. … L’esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio. Le prove d’esame sono intese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. …

art. 73. Conseguimento del titolo. Il titolo di dottore di ricerca é conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una commissione nazionale. … Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni superiore di uno alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto.