Regolamento D.M. 13 gennaio 1992, n. 240

D.M. 13 gennaio 1992, n. 240 (1). Regolamento recante norme sull’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (2).

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l’art. 33, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 9 gennaio 1957, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l’ordinamento della professione di psicologo ed in particolare l’art. 2, che rimette ad apposito decreto la disciplina degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;

Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell’adunanza del 15 febbraio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 21 settembre 1991;

Vista la nota n. 19/UGAL/92/V.3 dell’8 gennaio 1992 con cui è stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’adozione del presente regolamento;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

1.1. La laurea in psicologia è titolo accademico valido per l’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di psicologo.

2.1. Al predetto esame possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream.

3.1. Ciascuna commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composta dal presidente e da quattro membri.

3.2. Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo di discipline psicologiche a qualsiasi facoltà essi appartengano.

3.3. I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal competente consiglio dell’Ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:

  • a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo;
  • b) professori associati;
  • c) liberi professionisti iscritti all’albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale;
  • d) psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio.

3.4. Fino all’istituzione dei consigli dell’Ordine le prime due terne dovranno essere designate dal Consiglio universitario nazionale; mentre le ultime dovranno essere designate dalla Direzione generale affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

3.5. Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione all’albo i consigli dell’Ordine possono designare quali membri delle terne psicologi iscritti all’albo ai sensi dell’art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (3).

4.1. Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo consistono in una prova scritta, una pratica ed una orale.

4.2. La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento.

4.3. La commissione propone tre temi tra i quali viene sorteggiato il tema da svolgere.

4.4. Il tempo massimo per questa prova è stabilito in sette ore.

4.5. La prova pratica consiste nella discussione del protocollo di un caso individuale o di gruppo.

4.6. La prova orale consiste in un colloquio individuale riguardante l’elaborato scritto nonché argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio professionale.

5.1. Gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il quale con l’ordinanza medesima indica le sedi (città sedi di università o istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in psicologia) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.

5.2. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall’ordinanza.

5.3. Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stato stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con la stessa ordinanza ministeriale.

5.4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all’esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati.

5.5. Sono ammessi alla prova pratica quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova scritta e alla prova orale coloro che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova pratica.

5.6. Sulle prove, pratica e orale, la commissione delibera al termine di ciascuna prova assegnando i voti di merito.

5.7. Il candidato ottiene l’idoneità quando ha raggiunto almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove.

5.8. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo derivante dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

6.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 (4), e successive modificazioni.

7.1. Norma transitoria. In deroga a quanto previsto dall’art. 1 sono ammessi a sostenere gli esami di Stato dopo il conseguimento del diploma di specializzazione coloro che, al momento dell’entrata in vigore della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (5), erano iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami i quali documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.


  • (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1992, n. 70. – sali
  • (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. – sali
  • (3) Riportata al n. I. – sali
  • (4) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. – sali
  • (5) Riportata al n. I. – sali