ALBO dei CTU

Si fa seguito alla informativa fornita in data 18.08.23 (https://www.psy.it/nuovi-criteri-albo-ctu-pubblicato-il-decreto-attuativo-della-riforma-cartabia-dm-n-109-del-04-08-2023-riconosciuti-gli-ambiti-di-attivita-della-professione-psicologica/)

Il Regolamento 109/2023 ha individuato ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei cosiddetti “settori di specializzazione” (termine utilizzato qui con accezione che non coincide con la specializzazione universitaria) di ciascuna categoria professionale e i requisiti per l’iscrizione all’albo. Il decreto è vigente dal 26-8-2023

Quali sono i Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici?

Possono essere iscritti nell’albo dei CTU coloro che:

  • sono regolarmente iscritti all’Ordine professionale;
  • sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua (ECM);
  • sono di condotta morale specchiata;
  • sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; la competenza tecnica sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e al cd settore di specializzazione, l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo;
  • hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.

Le categorie e i cd settori di specializzazione individuate dal decreto per la professione di psicologo sono riportate nell’allegato A del Decreto 109/2023.

L’aspirante può essere iscritto, nell’ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

In mancanza del requisito della competenza tecnica, questa può essere riconosciuta quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

  • possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché il candidato sia iscritto all’Ordine da almeno cinque anni;
  • possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche.

La speciale competenza tecnica verrà poi valutata dal Comitato, insediato presso ogni Tribunale, presieduto dal Presidente dello stesso e di cui fa parte un rappresentante dell’Ordine territorialmente competente.

Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

Coloro che alla data del 26 agosto 2023 risultavano già iscritti all’albo mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, seguendo le indicazioni degli artt. 4 e 5 del decreto.

In sede di revisione dell’albo, il venir meno dei requisiti per l’iscrizione è valutato sulla base della disciplina vigente prima del 26 agosto 2023, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell’iscrizione previsti dall’articolo 6 ovvero: svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione ECM.

Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all’albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora stati iscritti devono integrare la candidatura con quanto previsto dal Decreto 109/2023 articoli 4 e 5.

Per ulteriori chiarimenti, e per la relativa modulistica, è opportuno consultare i siti istituzionali dei Tribunali.

Il Comitato ed il Coordinamento per la Psicologia Giuridica presso il CNOP, nel quale sono presenti tutti gli Ordini territoriali, stanno lavorando, anche mediante interlocuzioni col Ministero competente, per fornire ai rappresentanti degli Ordini presso i Comitati dei Tribunali delle linee di indirizzo omogenee per la valutazione dei titoli, che saranno rese note.