Capitolo 4 – Lo Psicologo come professione per la salute attuare le potenzialità della legge 3/2018

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Si amplia il concetto di salute. Nel configurare lo psicologo come professione sanitaria la legge 3 del 2018 non ha ristretto il campo di azione della psicologia, bensì ha ampliato l’orizzonte della tutela della salute, in coerenza con il cambio di nome del ministero e degli assessorati regionali da “sanità” a “salute”. Intestarsi il titolo di “salute” vuol dire assegnarsi il compito costituzionale di tutela della salute (art. 32. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”) come dimensione biopsicosociale.

La dimensione psicologica entra nel cuore della tutela della salute e questo costituisce un tassello di grande rilevanza culturale, normativa e operativa, che comporta una serie importante di ricadute per la professione e la società.

La prima conseguenza è che si riconosce la rilevanza degli aspetti psicologici per la salute. Questa, secondo l’ultima definizione dell’OMS (2011), consiste nella “capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive”.

Come si comprende, di fronte a questa definizione, limitare il tema “salute” alle malattie fisiche o anche ai disturbi psichici in senso stretto, alla dimensione e ai contesti di cura, risulta del tutto limitante e fuorviante. Ogni azione rivolta allo sviluppo delle capacità adattive (costruire equilibri soggettivi ed adattivi positivi), alla autogestione (e quindi autoregolazione e autorealizzazione) di fronte alla vita diventa azione di tutela della salute.

Questo comporta una duplice conseguenza:

  • che tutti gli aspetti psicologici in qualsiasi ambito rilevati siano pienamente assegnati alla professione psicologica;
  • che tutte le attività professionali riconducibili a tematiche psicologiche sono di esclusiva pertinenza della professione psicologica.

Questo deve essere il principio di fondo che ispira le azioni di tutela della professione e di lotta all’abusivismo, in ciò sostenuti ed aiutati dalla recente normativa che rafforza le tutele in questo campo delle professioni legate alla salute. Quindi le politiche di promozione e di tutela della professione – pur mantenendo le loro specificità e peculiarità – risultano fortemente interconnesse. La tutela non passa solo attraverso azioni legali ma anche di promozione delle competenze psicologiche e best practice e di informazione all’interno della Comunità professionale ma soprattutto verso l’esterno.

Una professione con un vasto campo d’azione. Uno degli obiettivi del mandato CNOP 2020-24 sarà promuovere nella pubblica opinione e nei diversi contesti una immagine più aggiornata e adeguata dello psicologo, come professionista con un vasto campo d’azione, che offre gli strumenti di lettura e di intervento per capire e migliorare le dinamiche psicologiche (soggettività, relazioni, emozioni, comportamenti, stili e strategie di vita) nelle diverse fasi e contesti della vita. Del resto questa azione appare in piena sintonia con una diffusa sensibilità sociale: come si vede nel grafico 5 la stragrande maggioranza degli italiani ritiene importante la presenza dello psicologo nei principali servizi alla comunità. Del pari i cittadini assegnano alla professione un ruolo ad ampio spettro ma ben definito di promozione e di aiuto di fronte alla sfide e alle complessità della vita. Come si vede nella parte inferiore della figura 5 rispetto a due tipi di domande: “di cosa si occupa lo Psicologo” e “quanto ritiene sia utile nello specifico aspetto”. Otto italiani su dieci vedono lo psicologo come un fondamentale strumento di promozione del benessere e per aiutare le persone a vivere meglio. E’ inoltre significativo il dato che il 50% delle persone vede l’immagine dello psicologo come nettamente migliorata negli ultimi 10 anni (Indagine Ist. Piepoli per CNOP 2018).

Sarà inoltre importante un’azione di diffusione delle evidenze, delle linee guida e delle buone prassi, delle metodologie di misurazione degli esiti – in collaborazione come le società scientifiche, l’università, le scuole di psicoterapia e tutti i soggetti interessati – per mettere gli Psicologi nelle condizioni di esercitare la professione con criteri di appropriatezza e secondo le indicazioni della legge 24/2017.

Altre ricadute del nuovo riconoscimento dello psicologo riguardano il campo della formazione universitaria e della formazione continua (aggiornamento).

Una formazione universitaria adeguata alle nuove sfide. Le professioni connesse alla tutela della salute hanno una normativa peculiare che configura una programmazione o regolazione degli accessi in relazione al fabbisogno e al mercato del lavoro ma anche alle esigenze di corsi di studi che sono eminentemente operativi e professionalizzanti, con una parte pratica ed applicativa rilevante, non disgiunta da quella teorica. Normativa che ora riguarda anche la psicologia e che dovrà trovare concreta e adeguata applicazione.

Tuttavia, anche al di là di questo aspetto, è innegabile che le acquisizioni scientifiche, lo sviluppo delle attività applicative, l’emergere di nuovi bisogni e nuovi contesti, il riconoscimento del valore e dell’impatto degli interventi psicologici per le persone, impongono standard formativi sempre più aggiornati, qualitativamente impegnativi e adeguatamente professionalizzanti. In questo senso la diffusa esigenza di acquisire una cultura ed una formazione nelle materie psicologiche dovrà trovare una adeguata e innovativa conciliazione con le crescenti e stringenti esigenze di formazione e standard operativi del professionista psicologo.

Il Consiglio Nazionale intende partire dal documento sullo standard formativo del luglio 2019 per portare avanti con decisione ed in sinergia con il mondo accademico gli obiettivi di ripristino del ciclo unico quinquennale, sostanziale diminuzione della numerosità delle classi di Psicologia, maggiore rilevanza degli aspetti di pratica e laboratorio, adeguate quote di frequenza obbligatoria, definitivo superamento delle lauree telematiche, maggiore rispondenza tra articolazione dei corsi e prospettive applicative ed occupazionali, corrispondenza tra core curriculum dei corsi e core competence al momento dell’ingresso nella professione, implementazione dell’offerta universitaria post lauream in particolare di quella specialistica come opportunità e risorsa reale per tutta la professione.

In questo contesto va determinata una sinergia con il mondo accademico e le istituzioni competenti al fine di un allineamento tra le competenze operative richieste dai diversi ambiti operativi della professione (si pensi alle cure primarie come esempio) con specifici ed adeguati momenti formativi.

Si apre quindi un percorso di grande rilevanza per la valorizzazione della formazione psicologica in una ottica nuova che dovrà portare non solo a dei percorsi formativi pre e post laurea più adeguati e performanti, in grado di integrare teoria e pratica e di fornire strumenti teorici ed operativi adeguati ai nuovi orizzonti professionali agli studenti e futuri psicologi ma anche di riconoscere e potenziare il ruolo formativo, di ricerca, e applicativo degli psicologi accademici.

Una nuova sintesi tra momenti formativi ed applicativi, tra professionisti ed accademici appare fondamentale per dare gambe alle potenzialità della psicologia, consolidarne il ruolo e la dignità.

Nell’ottica delineata va coinvolta la componente degli studenti di Psicologia nelle forme opportune, anche valorizzando e potenziando la Consulta degli Studenti già attivata.

In questo ambito diviene fondamentale il capitolo che riguarda le scuole di psicoterapia. A livello nazionale vanno pienamente coinvolte in questo processo, con lo scopo di valorizzarne l’azione e qualificare ed uniformare gli standard così come sopra specificato. A questo fine il consiglio nazionale dovrà supportare in modo proattivo e non burocratico le funzioni del MIUR – anche attraverso i propri rappresentanti nella Commissione per il riconoscimento – e avviare forme stabili di collaborazione e supporto, anche mediante l’attivazione di un apposito organismo consultivo degli enti di formazione presso il CNOP. Una azione che si limiti agli adempimenti burocratici ma punti a garantire criteri di qualità e l’adozione di validi sistemi di monitoraggio.

Il tirocinio e l’esame di stato vanno resi coerenti con le finalità sopra delineate, definiti ed organizzati in modo uniforme sul piano nazionale. L’esame di stato in quanto abilitante deve accertare il possesso di quelle conoscenze e competenze che costituiscono requisito per esercitare la professione.

Formazione continua come opportunità per tutti. Altro aspetto è quello relativo all’aggiornamento. Come è noto l’obbligo di formazione continua per tutti gli esercenti una professione regolamentata (e quindi anche gli psicologi) è stato sancito dalla legge 148/2011 e dal DPR 137/2012. Per gli psicologi è altresì sancito dall’art. 5 del Codice Deontologico (“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare…”).

Tale obbligo generale si è tradotto per le professioni che si occupano di salute nel sistema ex DL 229/99 oggi regolato dall’Accordo Stato-Regioni del 2017 (ecm): gli psicologi si sono in questi anni trovati “nel guado” avendo una parte consistente della professione che – in virtù del campo (es. psicologi dipendenti o convenzionati col SSN) o tipo di attività (es. psicoterapeuti) si sono ritrovati nel sistema Salute e gli altri che non hanno potuto giovarsi di un sistema definito, anche se questo in genere non ha impedito una diffusa, ancorché non sempre puntuale, attività di aggiornamento.

La legge 3/2018 – come sopra evidenziato – colloca tutta la professione nel contesto della salute e questo apre il tema delle modalità di applicazione del sistema formativo delle professioni sanitarie alle specificità e peculiarità degli psicologi. E’ evidente che tale tematica trova configurazione ad un livello istituzionale (Ministero della Salute, Agenas) e di rapporto con le altre professioni (Consulta delle professioni sanitarie) entro i quali l’Ordine adotterà ogni azione opportuna per giungere alla definizione delle soluzioni applicative percorribili  più adeguate per la professione psicologica.

Dobbiamo puntare ad un miglioramento complessivo del sistema formativo che fa riferimento al nostro Ministero vigilante mediante implementazione nel sistema di tutti gli elementi non sanitari che ad oggi assenti,  incremento di autoformazione in tutte le varie forme, riduzione dei costi di accreditamento per eventi destinati esclusivamente ai liberi professionisti, interventi di politica fiscale per la reale deduzione dei costi per la formazione continua dei liberi professionisti.

Pertanto l’Ordine presenterà proposte finalizzate ad un adeguamento e flessibilizzazione del sistema in modo che lo stesso tenga conto delle specifiche esigenze della professione psicologica e l’ottica sia ribaltata: da obbligo/adempimento ad occasione/opportunità. Infatti l’aggiornamento – se ben utilizzato – può (e deve) costituire un fondamentale volano per la diffusione delle evidenze e buone prassi,  migliorare l’inserimento degli Psicologi nel mercato del lavoro e la risposta ai nuovi bisogni.

In questo ambito deve essere affrontato il tema del ruolo degli Ordini nel sistema formativo: non solo come protagonisti nella erogazione della formazione ma anche come possibili e diretti gestori della formazione stessa.

In ogni caso l’Ordine nel suo complesso – consiglio nazionale e consigli territoriali – dovrà impegnarsi per garantire, anche mediante opportune economie di scala (es. piattaforma nazionale per erogazione formazione a distanza) – una puntuale e gratuita quota di formazione agli Iscritti, con priorità per i liberi professionisti, nell’ambito del sistema di riferimento e tale da ridurre al minimo l’onere economico per i singoli.

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