L’acquisizione di crediti ECM può avvenire secondo differenti tipologie formative:
FORMAZIONE ACCREDITATA DA PROVIDER NAZIONALI/REGIONALI (almeno il 40% dell’intero obbligo formativo, in qualità di discente attraverso corsi ECM in presenza o a distanza). Essa può consistere in:
- Formazione residenziale (RES):
- Formazione residenziale classica;
- Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze;
- Videoconferenza.
- Formazione sul campo (FSC):
- Training individualizzato;
- Gruppi di miglioramento (FSC);
- Attività di ricerca (FSC).
- Formazione a Distanza (FAD):
- Training individualizzato;
- FAD con strumenti informatici/cartacei;
- E-Learning;
- FAD sincrona.
- Formazione BLENDED: evento formativo che include formazione residenziale e a distanza.
- Docenza, tutoring e altri ruoli a eventi residenziali o FSC o FAD.
Nel caso di questa tipologia formativa (formazione accreditata da provider nazionali/regionali), il provider trasmette il report all’ente accreditante ed al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dal termine dell’evento. Non è pertanto necessario l’invio dell’attestato ECM al Co.Ge.A.P.S. da parte del professionista sanitario.
FORMAZIONE INDIVIDUALI par.3 del Manuale – massimo il 60% dell’intero obbligo formativo individuale. Essa può consistere in:
a) Attività di ricerca scientifica
1. Pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge.
Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, i seguenti crediti:
- 1 credito (se in posizione non preminente).
2. Ricerche e studi clinici sperimentali e non su Farmaci, dispositivi medici, attività assistenziale, revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni TecnicoScientifiche.
Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, i seguenti crediti:
- 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
- 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.
3. Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività̀ di ricerca scientifica devono essere erogati da:
– Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
– Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
– Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS); – Società scientifiche.
I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento.
È riconosciuto, a conclusione di tale attività:
3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding) 1 credito per ogni ora di frequenza (massimo 20% dell’obbligo individuale triennale).
b) Tutoraggio individuale:
1 credito ogni 15 ore di attività.
c) Attività di formazione individuale all’estero
d) Autoformazione:
1 credito per ogni ora (massimo 20% dell’obbligo formativo triennale)*.
* Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale. Esso varia in base all’obbligo formativo individuale del singolo professionista. Se l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l’obbligo formativo individuale è pari a 100, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 20 crediti.
Il professionista comunica direttamente al Co.Ge.A.P.S., accedendo al portale tramite SPID o CIE, – sezione crediti individuali – la formazione individuale svolta (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, autoformazione, sperimentazioni).