Formazione ECM

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

La Commissione nazionale per la Formazione Continua per le Professioni della Salute (CNFC) con delibera del 10 giugno 2020 ha stabilito che tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM secondo la normativa vigente.

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare.

Per i professionisti psicologi che si avvicinano alle regole del sistema E.C.M. è fondamentale la lettura del Manuale sulla formazione continua professionista sanitario che contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario.