Formazione ECM

Slitta al 31 dicembre 2028 il termine per il conseguimento dei crediti Ecm del triennio 2023-2025.

L’attuale triennio 2026-2028 è partito regolarmente dal 1° gennaio 2026: i professionisti potranno recuperare gli eventuali crediti arretrati del triennio 2023-2025 mentre maturano quelli previsti per il triennio in corso.

PREMIALITÀ PER I PROFESSIONISTI IN REGOLA, Delibera CNFC 1/2025
Per i professionisti già in regola sono previsti i seguenti bonus:

– professionisti sanitari che risultano già certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022:
20 crediti ECM per il triennio 2023-2025
20 crediti ECM per il triennio 2026-2028

– professionisti, il cui obbligo formativo ha avuto inizio nel triennio 2017/2019:
15 crediti ECM per ciascun triennio (2023-2025 e 2026-2028)

– professionisti, il cui obbligo formativo ha avuto inizio nel triennio 2020/2022
  10 crediti ECM per ciascun triennio (2023-2025 e 2026-2028)

RIDUZIONI PAR. 1.1 MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

– per i professionisti che hanno già sanato il triennio 23-25 sono previste delle riduzioni secondo quanto stabilito al par. 1.1. del Manuale. Ad esempio, sono riconosciuti 15 crediti a chi nel precedente triennio ha maturato tra 80 e 120 crediti ECM.

L’attribuzione dei bonus è automatica ed è visibile nell’area personale del portale CO.Ge.A.P.S.

BONUS PER LA COSTRUZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO, Delibera CNFC 3/2025

Ai professionisti che costruiranno il proprio Dossier Formativo individuale all’interno del portale Co.Ge.A.P.S. verranno riconosciuti i seguenti bonus:
– 40 crediti per la costruzione nel triennio formativo 2026-2028
– 30 crediti nel triennio successivo, a condizione che gli obiettivi indicati nei corsi svolti siano coerenti con quelli riportati nel Dossier

Per il Dossier Formativo di gruppo sono stati confermati i bonus già esistenti:
– 30 crediti per la costruzione nel triennio 2026-2028
– 20 crediti nel triennio successivo, a condizione che gli obiettivi indicati nei corsi svolti siano coerenti con quelli riportati nel Dossier

Si ricorda che la Piattaforma FADPSY, accessibile dall’area riservata del CNOP, mette a disposizione corsi ECM gratuiti per tutti e tutte gli iscritti all’Albo.

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

La Commissione nazionale per la Formazione Continua per le Professioni della Salute (CNFC) con delibera del 10 giugno 2020 ha stabilito che tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM secondo la normativa vigente.

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare.

Per i professionisti psicologi che si avvicinano alle regole del sistema E.C.M. è fondamentale la lettura del Manuale sulla formazione continua professionista sanitario che contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario.