L’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI PSICOLOGI

Sin dal 2011 (DL 13.08.11 n.138 convertito dalla legge 14.09.11 n.148) tutti i professionisti iscritti ad un Ordine professionale sono tenuti all’obbligo della formazione ed aggiornamento continuo. Tale obbligo si è tradotto nella normativa ECM per le professioni sanitarie e per gli psicologi dipendenti del SSN o operanti direttamente in campo sanitario. La legge 3/2018 ha fatto chiarezza in questo campo con il riconoscimento definitivo dello psicologo quale professione dell’area della salute. Il CNOP ha attivato da subito una interlocuzione con il Ministero della Salute e l’AGENAS atta a riconoscere e difendere la specificità della professione psicologica, opera che ha portato già oggi ad alcuni importanti risultati:

  1. a) il recepimento nella normativa ECM delle specificità che riguardano la professione psicologica;
  2. b) l’introduzione dell’obbligo per tutti soltanto a partire dal triennio 2020/22.

Tali risultati permetteranno di realizzare l’obbligo di formazione continua in modo funzionale e specifico per gli psicologi, senza incorrere nella necessità di costruire nuovi costosi e macchinosi sistemi di formazione. Il CNOP si attiverà – anche in collaborazione con gli Ordini territoriali – per favorire l’aggiornamento in tutte le forme possibili, anche mediante l’attivazione di corsi gratuiti per gli Iscritti.

Ultimo, ma non meno importante, il CNOP si farà portatore di un’istanza di modifica dell’acronimo E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) in E.C.S. (Educazione Continua nell’area della Salute), acronimo tra l’altro già in uso nell’Accordo Stato-Regioni attualmente in vigore e capace di considerare le diverse tipologie di professioni sanitarie che afferiscono al sistema dei crediti nazionale e alle diverse declinazioni specifiche della professione psicologica.