Obbligo di Formazione Continua

L’obbligo formativo triennale viene stabilito con deliberazione della CNFC (Commissione nazionale per la formazione continua) ed è, per il triennio 2023/2025 pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni).

Per il triennio 2023/2025, il professionista sanitario deve acquisire, in qualità di discente attraverso la frequenza di corsi in presenza o FAD,  almeno il 40% dei crediti (almeno 60 crediti), eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La restante parte del 60% (90 crediti massimo) può essere maturata anche mediante le attività di “formazione individuale” previste nel capitolo 3 del  Manuale sulla formazione continua professionista sanitario.

Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale al netto di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.

*Delibera CNFC 24.03.22

Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale al netto di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.

*Delibera CNFC 24.03.22