SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PROFESSIONALE E RESTRIZIONI SPOSTAMENTI

10 marzo 2020 – SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PROFESSIONALE PSICOLOGICA E RESTRIZIONI SPOSTAMENTI

Testo aggiornato al 10 marzo ore 11.00

Ripubblichiamo con aggiornamenti quanto scritto ieri sullo svolgimento dell’attività professionale in relazione alla limitazione degli spostamenti. Cerchiamo di fornire un quadro chiaro, pur nei limiti di norme in continua evoluzione e spesso non ulteriormente dettagliate.

Tuttavia il messaggio delle norme è chiaro: limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti tra persone. Perciò sta a ciascun professionista trovare l’equilibrio tra l’esigenza di prestare aiuto professionale e quella di protezione.

Un aiuto in questo viene dato dagli interventi a distanza (https://www.psy.it/strumenti-per-interventi-a-distanza), attivabili in tutti i casi possibili ed opportuni. Che non valgono di meno: si può essere molto vicini e presenti, come sappiamo, anche a distanza fisica.

Vorremmo solo sottolineare che intervenire a distanza non vuol dire “allontanare” ma cercare di proteggere, aiutare comunque, perché in queste ore c’è molto più bisogno di Psicologia e di Psicologi. E gli Psicologi ci sono, nei modi e nelle forme possibili.

Il Presidente e l’Esecutivo CNOP

Il Decreto 9 marzo 2020  estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.

https://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/dpcm-9-marzo-2020

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Si precisa che i decreti non sospendono le attività professionali in generale ed in particolare quelle a carattere sanitario.

In linea generale gli interventi psicologici sono sanitari e quindi non soggetti a restrizioni se non quelle dettate dalle regole di precauzione generale. E’ evidente che in questo ambito alcune fattispecie di interventi (es. clinici, diagnostici, di sostegno, psicoterapici) hanno particolare cogenza in questa fase.

Vedi di decreti 4 e 8 marzo.

https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf

In tutto il territorio nazionale vi è l’indicazione generale di ridurre al massimo grado gli spostamenti e comunque gli assembramenti di persone.

Vengono fatti salvi gli spostamenti dei professionisti sanitari per motivi di lavoro e delle persone che devono sottoporsi a terapie.

Quindi non ci sono al momento limitazioni significative per gli Psicologi che devono spostarsi per attività sanitaria, si consiglia tuttavia di ridurre allo stretto indispensabile tali spostamenti.

Ecco la Direttiva del Ministero degli Interni

https://www.interno.gov.it/it/notizie/controlli-nelle-aree-contenimento-rafforzato-direttiva-ministro-lamorgese-prefetti

E il modulo da portare con se e compilare quando richiesto.

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf

Il modulo che trovate, per ora, riporta ancora le indicazioni relative alle zone di sicurezza (Lombardia e 14 Province) ma vale già per tutto il territorio nazionale. Chi non può scaricarlo e stamparlo può copiare il testo e portare la dichiarazione con sé. Chi deve fare sempre lo stesso spostamento può utilizzare un unico modulo specificando che si tratta di un impegno a cadenza fissa.

Per quanto riguarda gli spostamenti dei clienti/utenti/pazienti essi possono giovarsi della facoltà di muoversi per motivi di salute. Ovviamente l’attivazione o prosecuzione di interventi va valutata caso per caso in relazione alle norme di protezione generale. L’opzione tra intervento in presenza o a distanza va valutata caso per caso in relazione ai criteri di protezione sanitaria e a considerazioni specifiche di carattere psicologico. In linea generale si consiglia di optare per interventi a distanza ogni volta sia possibile.

Attenzione

Per ulteriori dubbi che possano sorgere inviate una mail a organizzazione@psy.it oppure info@psy.it in modo da poter dare una risposta valida per tutti (FAQ)