ESONERO Corso di Specializzazione per il Sostegno
Il professionista che ha frequentato il corso universitario di specializzazione per il sostegno di 60 CFU, finalizzato ad attività di supporto didattico per alunni con disabilità, può richiedere l’ESONERO. Video istruzioni esonero
Secondo quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (par. 4.1), la frequenza di tale corso consente una riduzione pari a un terzo dell’obbligo formativo individuale.
La richiesta va effettuare tramite il portale Co.Ge.A.P.S., al termine del corso stesso, attraverso la procedura dedicata (nel portale del COGEAPS selezionare “Esonero, Esenzioni altre riduzioni”, quindi “Esonero” e infine la categoria “altri corsi universitari da almeno 60 CFC/anno”).
NOVITA’ DECRETO MILLEPROROGHE: RECUPERO CREDITI ECM PER I PROFESSIONISTI SANITARI!
Due importanti novità per il recupero dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) per i professionisti sanitari:
- Scadenza prorogata al 31 dicembre 2025 per il recupero dei crediti del triennio 2020-2022. I professionisti sanitari che non hanno assolto all’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per mettersi in regola. Successivamente, entro il 30 giugno 2026, i professionisti sanitari potranno spostare i crediti acquisiti per il recupero del triennio precedente tramite la funzione “Spostamento Crediti”, presente sul portale del Co.Ge.A.P.S.. Entro il 31 dicembre 2025 dovranno essere maturati anche i crediti previsti per l’attuale triennio formativo 2023-2025.
- Crediti compensativi per sanare i trienni precedenti. I professionisti sanitari che non hanno assolto all’obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, potranno mettersi in regola attraverso crediti compensativi che saranno definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Per saperne clicca qui.
Si ricorda che la Piattaforma FADPSY, accessibile attraverso l’area riservata del CNOP, offre corsi gratuiti ecm, per un totale di 81 crediti, utili per mettersi in regola.
RIDUZIONE ECM ANCHE PER I PROFESSIONISTI RESIDENTI E NON RESIDENTI MA CHE HANNO SVOLTO L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN MANIERA DOCUMENTATA NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO, PISA E LIVORNO
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 17 gennaio 2024, ha approvato la delibera sulla riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei Comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui al decreto – legge 1 giugno 2023, n. 61.
La delibera stabilisce che anche i professionisti residenti e non residenti ma che hanno svolto l’attività professionale in maniera documentata nei territori delle province di Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno, avranno una riduzione stabilita proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell’emergenza, e nel limite di massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale.
Il professionista potrà dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa, all’interno dell’apposita sezione del portale CO.Ge.A.P.S, entro il 31 dicembre 2025.
RICONOSCIMENTO ESONERO PER “IL CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE”
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 17 gennaio 2024, ha approvato la delibera sulla fattispecie di esonero per il “Corso di formazione manageriale.”
La delibera stabilisce che ai sanitari che concludono positivamente il corso di formazione manageriale, di cui alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è riconosciuta, a titolo di esonero, la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale del triennio di riferimento.
Il professionista può inserire l’esonero all’interno del portale CO.Ge.A.P.S, senza presentare istanza di riconoscimento alla CNFC.
TRIENNIO FORMATIVO 2023/2025
La Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) istituita presso Age.Na.S, nel corso della riunione dell’8 novembre 2023 ha adottato una delibera per il triennio formativo 2023/2025, che definisce il quantum di crediti che i professionisti dovranno conseguire e fornisce chiarimenti in merito allo spostamento dei crediti per colmare il debito formativo relativo al triennio 2020/2022.
In particolare la CNFC ha stabilito che l’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Per il triennio in corso si applicano le riduzioni già previste per i trienni precedenti ovvero:
– 30 crediti per la presentazione del Dossier formativo individuale o di Gruppo;
– 30 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2020-22 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 ovvero 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.
RIDUZIONE DI 1/3 DELL’OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNALE AI PROFESSIONISTI SANITARI RESIDENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI IN STATO DI EMERGENZA, IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE
La Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) nel corso della riunione del 8 novembre 2023 ha adottato la delibera che prevede la riduzione pari a 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per i professionisti sanitari residenti nei territori dei comuni colpiti da condizioni metereologiche avverse, indicati nell’allegato 1 del decreto-legge ° giugno 2023, n. 61.
Per i professionisti sanitari non residenti ma che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei sopracitati territori, è riconosciuta una riduzione nel limite massimo di un terzo dell’obbligo formativo triennale individuale, parametrati ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo di emergenza.
Per il riconoscimento della riduzione i professionisti sanitari dovranno dichiarare la sussistenza dei presupposti sopra indicati, entro il 31 dicembre 2025, all’interno dell’apposita sezione del portale CO.Ge.A.P.S.